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Franchising Compro Oro

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COME APRIRE UN COMPRO ORO

PREMESSE: L'apertura di un negozio comunemente chiamato Compro Oro non è semplice come si possa pensare.
Il proliferare di questi punti vendita può benissimo portare i futuri imprenditori, , visto l'investimento relativamente basso rispetto al volume d'affari che potrebbe scaturire e il fatto che nell'immaginario viga la regola "se l'ha fatto lui posso farlo anch'io", a lanciarsi in un'avventura che spesso non ha nulla a che fare con precedenti esperienze lavorative degli stessi.
In realtà tutto questo non basta!
Ci sono dei meccanismi che vanno assolutamente rispettati ma che, ahinoi, in pochi conoscono (addetti ai lavori compresi) e che, purtroppo, portano spesso a commettere errori importanti che spesso compromettono l'attività stessa bruciando letteralmente i risparmi di una vita andando, inoltre,ad intaccare pesantemente anche il patrimonio personale.
Non basta avere dei soldi da parte e tanta fantasia per iniziare questa attività e nemmeno affidarsi a persone che si presentano e si ergono a "professori" per il solo interesse personale; quest'ultima considerazione è molto importante e non mi stancherò mai di ripeterla.

APRIRE UN COMPRO ORO: Non mi soffermerò a fornire spiegazioni che tutto sommato reputo scontate e che potreste benissimo avere dalla stessa questura (attenzione alle ricerche online e forum vari, sono spesso incompleti e possono trarvi in inganno) ma cercherò di entrare nel merito dei problemi in cui si incorre intraprendendo questa attività e che nel 95% dei casi (non è un numero a caso) vengono sottovalutati dagli stessi operatori per ignoranza dovuta alla disinformazione; problematiche ovviamente e giustamente emergono al primo controllo da parte delle forze dell'ordine e che portano o alla chiusura del/i negozio/i con eventuali sanzioni amministrative (solitamente per mano dell'Arma dei Carabinieri o della Polizia di Stato per violazioni del TULPS) o sanzioni amministrative/penali spesso di ordine gigantesco ed irrecuperabile (solitamente per mano della Guardia di Finanza per violazione della legge 7/2000.

Per aprire un Compro oro, anzi, per aprirne uno e avere successo (ossia la cosa più importante), bisogna attenersi ad una serie di regolamentazioni e leggi, come le sopracitate TULPS e 7/2000.
Quest'ultima è sempre stata tacciata di essere una legge interpretabile e stranamente sempre da coloro i quali non hanno mai avuto intenzione ed interesse a rispettarla.
Così non è: la legge è chiarissima, è stata integrata e precisata più volte negli anni a seguire e non lascia più libere interpretazioni a favore dell'utente volutamente ignorante.

Per i pochi che non avessero ancora preso visione della citata legge si consiglia di leggerla attentamente, per meglio comprendere la successiva sintesi in cui ho cercato di spiegare con più chiarezza i punti di maggiore interesse per l'attività dei Compro Oro:

"Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
16 del 21 gennaio 2000
Art.
1.

(Commercio dell'oro)
1.
Ai fini della presente legge con il termine "oro" si intende:
a) l'oro da investimento, intendendo per tale l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, nonchè le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco; con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di trasmissione alla Commissione delle Comunità europee delle informazioni in merito alle monete negoziate nello Stato italiano che soddisfano i suddetti criteri;
b) il materiale d'oro diverso da quello di cui alla lettera a), ad uso prevalentemente industriale, sia in forma di semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza.

2.
Chiunque dispone o effettua il trasferimento di oro da o verso l'estero, ovvero il commercio di oro nel territorio nazionale ovvero altra operazione in oro anche a titolo gratuito, ha l'obbligo di dichiarare l'operazione all'Ufficio italiano dei cambi, qualora il valore della stessa risulti di importo pari o superiore a 20 milioni di lire.
All'obbligo di dichiarazione sono tenuti anche gli operatori professionali di cui al comma 3, sia che operino per conto proprio, sia che operino per conto di terzi.
Dalla presente disposizione sono escluse le operazioni effettuate dalla Banca d'Italia.

3.
L'esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, può essere svolto da banche e, previa comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, da soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) forma giuridica di società per azioni, o di società in accomandita per azioni, o di società a responsabilità limitata, o di società cooperativa, aventi in ogni caso capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni;
b) oggetto sociale che comporti il commercio di oro;
c) possesso, da parte dei partecipanti al capitale, degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 108, 109 e 161, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1o settembre 1993, n.
385.
 
4.
Sono comunque esclusi dalla disciplina di cui al comma 3 gli operatori che acquistano oro al fine di destinarlo alla propria lavorazione industriale o artigianale o di affidarlo, esclusivamente in conto lavorazione, ad un titolare del marchio di identificazione di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n.
251.

5.
I dati oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 2 sono posti a disposizione delle competenti amministrazioni a fini fiscali, antiriciclaggio, di ordine e di sicurezza pubblica, in conformità alle leggi vigenti e con modalità concordate con dette amministrazioni.

6.
I contenuti e le modalità di effettuazione della dichiarazione prevista dal comma 2 sono definiti dall'Ufficio italiano dei cambi con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L'Ufficio italiano dei cambi concorda con le amministrazioni competenti le modalità di trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione stessa.

7.
La verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal comma 3 è demandata, per gli intermediari diversi dalle banche, all'Ufficio italiano dei cambi.

8.
L'Ufficio italiano dei cambi fissa, coerentemente con gli standard in uso nei principali mercati internazionali, gli standard cui deve rispondere l'oro grezzo per avvalersi della qualifica di "buona consegna" nel mercato nazionale.

9.
L'Ufficio italiano dei cambi:
a) sulla base di tariffe e modalità predefinite certifica con apposito provvedimento l'idoneità alla "buona consegna" delle aziende che ne facciano richiesta e risultino in grado, anche sul piano della capacità tecnica, dell'affidabilità e dell'onorabilità, di rispettare gli standard di cui al comma 8;
b) vigila sulla permanenza dei presupposti della certificazione, in difetto dei quali provvede alla revoca del relativo provvedimento;
c) individua sulla base di criteri predefiniti i soggetti, pubblici o privati, dai quali potranno essere rilasciate alle aziende interessate le attestazioni tecniche e merceologiche necessarie alla certificazione.

  10.
Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di titoli e marchi dei metalli preziosi.

11.
Fatta eccezione per la Banca d'Italia, per l'Ufficio italiano dei cambi e per le banche, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge di pubblica sicurezza in materia di commercio di oro.

Art.
2.

(Operazioni finanziarie in oro)
1.
L'esercizio in via professionale di attività aventi ad oggetto operazioni finanziarie sull'oro, rappresentato o meno da titoli, ivi comprese le monete d'oro, è riservato alle banche e agli intermediari abilitati, ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, all'effettuazione dei servizi di investimento.

2.
Quando le operazioni di cui al comma 1 danno luogo alla consegna materiale dell'oro, le medesime operazioni sono soggette all'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 2.

    Art.
3.

(Disposizioni fiscali)
1.
All'articolo 4, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, le parole: "di cui siano parti la Banca d'Italia, l'Ufficio italiano dei cambi o le banche agenti" sono sostituite dalle seguenti: "effettuate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi".

2.
Le operazioni esenti di cui all'articolo 10, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, sono da considerare in ogni caso prestazioni di servizi.
Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo al rimborso di imposte già pagate nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972, e successive modificazioni.

3.
All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 9), le parole: "effettuate in relazione a rapporti di cui siano parti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi o le banche agenti ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma, del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto";
b) il numero 11) è sostituito dal seguente:
"11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalità ed i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n.
442, anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione dell'imposta; le operazioni previste dall'articolo 81, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, riferite all'oro da investimento; le intermediazioni relative alle precedenti operazioni.
Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga opzione può essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione.
Per oro da investimento si intende:
a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;
b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonchè le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco;".

4.
All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), nonchè per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato.
La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25".

5.
All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) cessioni di cui all'articolo 10, numero 11), effettuate da soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento;";
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis.
Per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera d) del comma 3 la limitazione della detrazione di cui ai precedenti commi non opera con riferimento all'imposta addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti, anche intracomunitari, di oro da investimento, per gli acquisti, anche intracomunitari, e per le importazioni di oro diverso da quello da investimento destinato ad essere trasformato in oro da investimento a cura degli stessi soggetti o per loro conto, nonchè per i servizi consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza dell'oro, compreso l'oro da investimento".

6.
All'articolo 22, primo comma, numero 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, le parole: "rientranti nell'attività propria delle imprese che le effettuano" sono soppresse.

7.
All'articolo 30, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, dopo le parole: "e alle importazioni" sono aggiunte le seguenti: ", computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'articolo 17, quinto comma".

8.
All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati;";
b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione è esente dall'imposta o non vi è soggetta a norma dell'articolo 72.
Per le operazioni concernenti l'oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), l'esenzione si applica allorchè i requisiti ivi indicati risultino da conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua l'operazione;".

9.
All'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: 
"Per l'importazione di materiale d'oro, nonchè dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi da parte di soggetti passivi nel territorio dello Stato l'imposta, accertata e liquidata nella dichiarazione doganale, in base ad attestazione resa in tale sede, è assolta a norma delle disposizioni di cui al titolo II; a tal fine il documento doganale deve essere annotato, con riferimento al mese di rilascio del documento stesso, nei registri di cui agli articoli 23 o 24 nonchè, agli effetti della detrazione, nel registro di cui all'articolo 25".

10.
Per le cessioni e le importazioni di argento, in lingotti o grani, di purezza pari o superiore a 900 millesimi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17, quinto comma, e 70, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, come modificati dal presente articolo.

11.
Le disposizioni di cui agli articoli 10, numero 11), e 68, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, devono intendersi applicabili alle operazioni aventi per oggetto oro in lamina anche se effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

12.
Per quanto riguarda gli adempimenti contabili, nonchè per le modalità e i termini di pagamento delle imposte, si applica l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n.
662.

Art.
4.

(Sanzioni)
1.
Chiunque svolge l'attività di cui all'articolo 1, comma 3, senza averne dato comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, ovvero in assenza dei requisiti richiesti, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.
Alla stessa pena soggiace chiunque svolga l'attività prevista dall'articolo 2, comma 1, senza esservi legittimato.

2.
Le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 2, sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 40 per cento del valore negoziato.
Per l'accertamento delle violazioni previste dal presente comma e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n.
148, e successive modificazioni.

3.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.
689, e successive modificazioni.
Non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della medesima legge.

  Art.
5.

(Disposizioni finali e transitorie)
1.
Nel periodo di prima applicazione della presente legge, i requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 1 non sono richiesti per i soggetti autorizzati da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n.
148, e che dimostrino di avere utilizzato l'autorizzazione per un quantitativo minimo annuale pari a 30 chilogrammi.
Tali soggetti hanno l'obbligo di conformarsi, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 1 anche per quanto riguarda i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma.

2.
I soggetti autorizzati da meno di cinque anni, ovvero quelli che non hanno utilizzato l'autorizzazione per il quantitativo minimo previsto, hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio italiano dei cambi l'intenzione di svolgere l'attività di cui all'articolo 1, comma 3, e di conformarsi alle disposizioni di cui al medesimo articolo 1, comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.
L'Ufficio italiano dei cambi provvede alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti ai commi 1 e 2.

4.
Il limite di importo previsto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge può essere modificato con il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.
197.

  Art.
6.

(Abrogazione di norme)
1.
Sono abrogati l'articolo 2, terzo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n.
331, l'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 26 settembre 1986, n.
599, e l'articolo 15, commi 3 e 4, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n.
148.

Non abbiamo volutamente inserito le integrazioni a chiarimento della legge stessa (comprese le varie pubblicazioni da parte di Banca d'Italia) per non creare troppa confusione; crediamo sia giusto andare per gradi e lo faremo, come già anticipato, nel modo più sintetico andando direttamente sugli argomenti essenziali che riguardano la nostra attività rispondendo anche immagino a molte domande che vi sarete posti.
L'oro che viene acquistato nei negozi Compro Oro per prima cosa non può essere alterato ma deve essere lasciato nello stato in cui si trova ; trattasi di oggetti finiti (anelli, bracciali collane etc.) e non rottami e come tali rivendibili in esenzione IVA solamente da società professionali aventi requisiti a norma di legge (o società per azioni SPA o ad esse equiparate) iscritte alla Banca D'Italia ossia l'organo competente in materia (ex Ufficio italiano dei cambi).
La rivendita diretta presso fonderie da parte di negozi Compro Oro quindi, per essere a norma di legge, dovrebbe avvenire con fattura riportante la dicitura "oggetti finiti"; oggetti ai quali inevitabilmente verrebbe assoggettata l'IVA.
Ma poichè le fonderie in Italia non accettano nulla di simile in quanto comporterebbe una notevole perdita di guadagno la maggior parte dei Compro Oro vende direttamente in fonderia l'oro acquistato omettendo la dicitura di cui sopra e facendo passare gli oggetti quali rottami (che ricordiamo ancora una volta i compro oro non possono commerciare).
Ribadiamo quindi che i Compro Oro che vendono direttamente alle fonderie l'oro ritirato in negozio come rottame, risultano essere a tutti gli effetti "evasori fiscali" ... Il problema per lavorare in regola quindi è la rivendita dell'oro stesso (ovviamente acquistato al DETTAGLIO da privati), che come spiegato in precedenza va regolarizzato e dichiarato seguendo le normative.
Il meccanismo del reverse charge (meccanismo dell'inversione contabile nella terminologia IVA) , quindi, è troppo spesso utilizzato in maniera assolutamente vietata, portando inevitabilmente ad evasione fiscale.
E questo intendevamo in precedenza quando si parlava dell'altissima percentuale di operatori che lavora irregolarmente.
A tal proposito la Investimenti Preziosi Srl nonchè la Gold Business Europe Srl si sono preoccupate di interpellare ufficialmente l'Agenzia delle Entrate con una sorte di quesito/denuncia (vedi Risoluzione agenzia delle Entrate nella sezione Normative compro oro) la cui risposta ha confermato tutto quanto sin d'ora esposto.
Non commettete, quindi, l'errore di aprire un Compro Oro pensando di acquistare dei beni con superficialità rivendendoli con altrettanta superficialità; abbiamo visto troppi colleghi ingenui rovinarsi finanziariamente o finire addirittura sotto processo penale per essersi fidati di persone il cui modo di operare è assolutamente "borderline".
Le normative, le leggi, non vanno mai sottovalutate.
Arrivare all'apice costa tanta fatica, il crollo è rapidissimo.
Potremmo continuare a scrivere ad addentrarci ancora di più nei particolari, ma per esperienza sappiamo bene che comunque avreste ulteriori domande da porre quindi al di la della sintesi vi invitiamo, nel caso siate davvero interessati ad intraprendere questa carriera e affacciarvi nel mercato dei Compro Oro, a leggere la sezione franchising compro oro (anche se in realtà non siamo un vero e proprio franchising, la nostra attività è ben diversa e non abbiamo intenzione di scontrarci con realtà di questa tipologia) ed a contattarci consultando l'area info contatti per avere maggiori informazioni o chiarimenti.
Non vogliamo scoraggiare nessuno ad intraprendere questa attività, ci ha regalato delle soddisfazioni inimmaginabili saremmo ipocriti.
Attualmente ho tutti gli interessi con il mio modo di operare ad incoraggiarvi ad intraprenderla, ma nel migliore dei modi; affrontare un'esperienza lavorativa, un impegno economico per aprire un Compro Oro lo si può fare benissimo nel pieno rispetto della legge e di conseguenza nel pieno rispetto di voi stessi ....
basta essere appoggiati da persone esperte che lavorano e fanno lavorare con criterio senza lasciare nulla al caso.

"Vita brevis, ars longa, occasio praeceps, experimentum periculosum, iudicium difficile"
"la vita è breve, l'arte è lunga, l'occasione fuggevole, l'esperimento pericoloso, il giudizio difficile".